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Agenti di imprese di assicurazione

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    Admin
  • 30 ott 2017
  • Tempo di lettura: 6 min



Ai sensi dell'art. 1753 c.c. le disposizioni dettate dal codice civile in tema di agenti di commercio sono applicabili anche agli agenti di assicurazione, in quanto non siano derogate dalle specifiche norme ovvero dagli usi, in quanto compatibili con la natura dell'attività assicurativa.

La norma citata è valida per gli agenti in c.d. gestione libera[1] che, secondo la definizione data dall’art. 2 ACCORDO NAZIONALE IMPRESE - AGENTI 1951[2] è definito come:


«colui al quale viene conferito, direttamente e per iscritto, dalla direzione o dalla rappresentanza legale dell'impresa, il mandato di provvedere a proprio rischio e spese, con compenso in tutto o in parte a provvigione, alla gestione ed allo sviluppo degli affari di una agenzia di assicurazione, territorialmente definita, e che svolge i suoi rapporti direttamente con la direzione o con la rappresentanza legale dell'impresa. »


L’art. 2 introduce anche importanti funzioni caratteristiche della figura e giustificabili dalla particolare natura dell’attività svolta dalle imprese assicuratrici[3], quali la:

  • sorveglianza

  • conservazione

  • sviluppo

  • amministrazione del portafoglio clienti.

In sostanza, in virtù della natura dell’attività di assicurazione[4], viene specificato che l’agente deve occuparsi della gestione dei clienti.


Gli agenti c.d. “in economia”, «hanno il mandato di acquisire affari di assicurazione e di svilupparli a proprio rischio e spese, con compenso in tutto ed in parte a provvigione, provvedendo anche all’incasso di premi».

Secondo una dottrina minoritaria[5] dovrebbero essere considerati come veri e propri agenti la cui obbligazione principale (promuovere la conclusione di contratti) è affiancata da attività accessorie, la più importante delle quali “l’incasso”.

La giurisprudenza e la dottrina, con giudizio unanime, non considerano l’agente “in economia” legato all’impresa assicuratrice da un rapporto di lavoro subordinato[6] e nemmeno assoggettabile alla figura dell’agente mancando l’assunzione del rischio di impresa che caratterizza la figura[7].


A conferma del fatto che vi è diversità tra il regime di agente assicurativo e gli “altri” agenti, c’è da considerare l’obbligo per l’agente assicurativo di essere iscritto ad un apposito Albo[8], diverso da quello istituito con la legge n. 316/68 per gli agenti e i rappresentanti di commercio. Ai fini dell’iscrizione a tale albo era necessario il possesso di requisiti tecnici (art.5) e morali (ar.4). Con riferimento al primo requisito era previsto, in alternativa all’aver svolto l’attività di agente di assicurazione o analoga attività per almeno 2 anni, il superamento di una prova di accertamento dell’idoneità del candidato su temi giuridici e di tecnica assicurativa (art. 5, lettera a, L.1976/40). Mentre con riferimento ai requisiti morali ci si riferiva all’assenza di condanne penali per reati di particolare natura e gravità (art. 4, lettere b e c, L.1976/40).

Questa normativa venne poi abrogata dall’art. 354 all’entrata in vigore del Codice delle Assicurazioni[9].


Nonostante l’abrogazione, come disposto dall’art.109 e da specifico regolamento[10] ISVAP[11], l’attività è ancora subordinata all’iscrizione al registro unico elettronico (RUI).


Il RUI ISVAP è stato istituito dal decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle Assicurazioni), in attuazione della Direttiva 2002/92/CE sull'intermediazione assicurativa, ed è disciplinato dal Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006[12]. In base alle disposizioni del Codice è suddiviso in 5 sezioni: RUI sezione A (agenti), RUI sezione B (broker), RUI sezione C (produttori diretti di imprese di assicurazione), RUI sezione D (banche, intermediari finanziari ex art. 107 del Testo Unico Bancario, Sim e Poste italiane - Divisione servizi di bancoposta), sezione E del RUI (collaboratori degli intermediari iscritti nelle sezioni A, B e D che operano al di fuori dei locali di tali intermediari). Come previsto dall’art. 29 del regolamento ISVAP, ad eccezione della sezione D espressamente esclusa, è possibile passare da una sezione all’altra purché ricorrano i requisiti richiesti.



In dottrina, l’orientamento prevalente è stato quello di ritenere l’iscrizione nel ruolo agenti come condizione di validità del contratto di agenzia[17]. Lo stesso orientamento è stato preso dal Parlamento Europeo con l’emanazione della direttiva 2002/92/CE del 9 dicembre 2002, sull’intermediazione assicurativa. Viene infatti specificato all’art. 3, comma primo, la necessità di iscrizione presso un autorità competente per gli intermediari assicurativi e riassicurativi, sottolineando al comma quattro come questo sia condizione necessaria per iniziare a svolgere l’attività.


L’art. 109 del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 definisce anche la figura dei mediatori di assicurazione[21] o di riassicurazione, altresì denominati “broker”, in qualità di intermediari che agiscono su incarico del cliente e senza poteri di rappresentanza di imprese di assicurazione o di riassicurazione.

A differenza dell’agente, questa figura è quindi indipendente e deve avere rapporti ed operare con più imprese assicurative, collaborando anche, se il mandato lo prevede, alla gestione e all’esecuzione dei contratti conclusi (soprattutto in caso di sinistri).

Vista la particolare natura della figura, come prescritto dall’ Art. 115 “Fondo di garanzia per i mediatori di assicurazione e di riassicurazione” «l'intermediario iscritto alla sezione del registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettera b), deve aderire al Fondo di garanzia costituito presso la CONSAP per risarcire il danno patrimoniale causato agli assicurati e alle imprese di assicurazione o di riassicurazione derivante dall'esercizio dell' attività di mediatore assicurativo o riassicurativo che non sia stato risarcito dall'intermediario o non sia stato indennizzato attraverso la polizza di cui, rispettivamente, all'articolo 110, comma 3, e all'articolo 112, comma 3».


Per gli intermediari assicurativi sono previste una serie di regole generali di comportamento. Queste vanno dall’osservanza di regole nello svolgimento dell’attività d’intermediazione[22], nell’offerta dei contratti di assicurazione, nella gestione del rapporto contrattuale (tra cui: comportarsi con diligenza, correttezza, trasparenza e professionalità nei confronti dei contraenti e degli assicurati) fino ad arrivare alla gestione dei dati dei contraenti[23] al fine di garantire la riservatezza delle informazioni. Viene inoltre prescritto che, nell’offerta e nella gestione dei contratti di assicurazione gli intermediari devo evitare, secondo quanto disposto dall’articolo 183 del decreto, di effettuare operazioni in cui hanno direttamente o indirettamente un interesse in conflitto, anche derivante da rapporti di gruppo o da rapporti di affari propri o di società del gruppo.



[1] R. BALDI, A. VENEZIA, Il contratto di agenzia. La concessione di vendita. Il franchising, Milano, Giuffrè editore, 2011, pag. 506 - A. BALDASSARRI, Il contratto di agenzia e la mediazione, Milano, Giuffrè editore, 2013, pag. 459 - G. Ghezzi, Del contrato di agenzia, Bologna, Zannichelli editore, 1970, pag, 241 - G. TRIONI, Contratto di agenzia, Bologna, Zannichelli, 2006, pag. 263


[2] ACCORDO NAZIONALE IMPRESE - AGENTI 1951 per Agenti in gestione libera Allegato al D.P.R. 18 marzo 1961/387 in s. o. della Gazzetta Ufficiale n. 128 del 25 maggio 1961


[3] A. Conti, Il contratto di agenzia, Milano, Key Editore, 2016, pag. 910


[4] F. TOFFOLETTO, Il contratto di agenzia, «Trattato di diritto civile e commerciale», Giuffrè, 2008, pag. 70


[5] F. TOFFOLETTO, Il contratto di agenzia, «Trattato di diritto civile e commerciale», Giuffrè, 2008, pag. 70


[6] R. BALDI, A. VENEZIA, Il contratto di agenzia. La concessione di vendita. Il franchising, Milano, Giuffrè editore, 2011, pag. 508. - G. TRIONI, Contratto di agenzia, Bologna, Zannichelli, 2006, pag. 264: l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato: “non è necessaria, ben potendosi ipotizzare, ad esempio, l'affidamento dell’attività di promozione e di sviluppo del portafoglio a chi, come l'amministratore, sia legato alla compagnia da un rapporto organico”


[7] G. Ghezzi, Del contrato di agenzia, in Commentario del Codice Civile a cura di A. Scajola e G. Branca, Bologna, Zannichelli editore, 1970, pag. 248


[8] Isitutito con legge 6 febbraio 1978, n.40.


[9] Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209


[10] Regolamento ISVAP, n°5, 16 ottobre 2006


[11] Oggi IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni)


[12] REGOLAMENTO CONCERNENTE LA DISCIPLINA DELL’ATTIVITA’ DI INTERMEDIAZIONE ASSICURATIVA E RIASSICURATIVA DI CUI AL TITOLO IX (INTERMEDIARI DI ASSICURAZIONE E DI RIASSICURAZIONE) E DI CUI ALL’ARTICOLO 183 (REGOLE DI COMPORTAMENTO) DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE 2005, N. 209 – CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE


[13] Sezione 2, art. 8, regolamento ISVAP n. 5 del 16 OTTOBRE 2006


[14] Art. 22, regolamento ISVAP n. 5 del 16 OTTOBRE 2006


[15]D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209- Codice delle assicurazioni private, TITOLO XVIII, Sanzioni e procedimenti sanzionatori, Capo I Abusivismo, Art. 305 Attività abusivamente esercitata


[16] D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209- Codice delle assicurazioni private, TITOLO XVIII, Sanzioni e procedimenti sanzionatori, Capo I Abusivismo, Art. 308 Abuso di denominazione assicurativa, comma 4


[17] G. TRIONI, Contratto di agenzia, Bologna, Zannichelli, 2006, pag. 263


[18] A. CONTI, Il contratto di agenzia, Milano, Key Editore, 2016, pag. 841


[19] D.B. QUAGLIARELLA, L’agente di assicurazione, http://www.quagliarella.com/agente-di assicurazione/, consultato il 29.07.2016


[20] D.B. QUAGLIARELLA, L’agente di assicurazione, http://www.quagliarella.com/agente-di-assicurazione/, consultato il 29.07.2016




[22] Comma 1, art. 47, regolamento ISVAP 5/2006


[23] Comma 2, art. 47, regolamento ISVAP 5/2006

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