Iscrizione all'albo per fare l'agente? No, grazie
- Admin
- 4 mag 2017
- Tempo di lettura: 2 min
Secondo l’art. 1742 C.C.:
“Col contratto di agenzia una parte assume stabilmente l'incarico di promuovere, per conto dell'altra, verso retribuzione, la conclusione di contratti in una zona determinata. [..]”
Nonostante sin dall’800 il fenomeno dell’industrializzazione richiedesse sempre più spesso una figura in grado di concludere contratti per conto di un proponente, né il codice del 1865 né quello del 1882 ne contenevano una previsione legislativa[3].
A seguito dell’entrata in vigore del codice civile la primaria fonte della disciplina è ricavabile dagli articoli 1742-1753 c.c.. Di forte impatto sulla disciplina codicistica è stata l’emanazione della direttiva europea 1986/653/CEE che ha dettato disposizioni relative al coordinamento dei diritti degli stati membri concernenti gli agenti commerciali. Il d.lgs 1991/303 (in attuazione delle legge delega 29 dicembre 1990, n. 428) e il d.lgs 1999/65 (in attuazione dell’art.1, ottavo comma, legge delega 24 aprile 1998, n.128) hanno introdotto importanti cambiamenti nella materia. Il d.lgs 1991/303 introdusse importanti novità in particolare veniva introdotto l’articolo 1751 bis concernente il patto di non concorrenza. Tuttavia, a causa di una frettolosa e parziale esecuzione data alle disposizioni comunitarie, ne conseguì l’apertura a carico dell’Italia di una procedura di infrazione alla quale si tentò di dare rimedio con il d.lgs 1999/65 contenente disposizioni in “Adeguamento della disciplina relativa agli agenti commerciali indipendenti” [1].
Con riferimento alla normativa nazionale, interventi legislativi specifici si ebbero in primis con la L. 3 maggio 1985, n.204, sulla “Disciplina dell’attività di agente e rappresentante di commercio” (come modificata dalla L.15 maggio 1986, n.190) e le relative norme di attuazione contenute nel d.m. 21 agosto 1985. Tale legge riservava solo agli agenti iscritti in apposito albo istituito presso le Camere di Commercio (art. 2) lo svolgimento dell’attività di agente o di rappresentante di commercio richiedendo al contempo specifici requisiti (art. 5). La violazione di tali prescrizioni comportava il divieto di esercitare l’attività con conseguente nullità, ex art. 1418 c.c. , del relativo contratto per contrarietà a norme imperative di legge, con ulteriore irrogazione di sanzioni di carattere amministrativo (art. 9). La Corte di Giustizia Europea è però intervenuta sulla questione rendendola priva di importanza dal momento che la Corte stessa ha fatto proprio, con orientamento consolidato, il seguente principio: “la direttiva 86/653/CEE, relativa al coordinamento dei diritti degli Stati membri concernenti gli agenti di commercio indipendenti, osta ad una normativa nazionale che subordini la validità di un contratto di agenzia all’iscrizione dell’agente di commercio in un apposito albo”[2].
Oggi l’art. 74 del d.lgs. 26 marzo 2010, n. 59, in conformità con l’orientamento della Corte ha definitivamente soppresso il ruolo di cui al citato art.2 della L.1985/204 rendendo necessario unicamente la presentazione in Camera di Commercio della “segnalazione certificata di inizio attività”.
[1] R. Del Punta, Riflessioni sulla nuova disciplina del contratto di agenzia (d.lgs. n.65 del 1999). Diritto delle relazioni industriali, Giuffrè Editore, 2000 , pag. 316
[2] Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 13 luglio 2000. - Centrosteel Srl contro Adipol GmbH. - Domanda di pronuncia pregiudiziale: Pretore di Brescia - Italia. - Direttiva 86/653/CEE - Agenti commerciali indipendenti - Normativa nazionale che prevede la nullità dei contratti di agente commerciale conclusi da soggetti non iscritti all'albo degli agenti. - Causa C-456/98A
[1] A. Conti, Il contratto di agenzia, Milano, Key Editore, 2016, pag.142
Comments