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Lavoro agile - “Smart working"

  • Immagine del redattore: Admin
    Admin
  • 10 mag 2017
  • Tempo di lettura: 3 min

Il DDL 2233 approvato oggi (10/05/17), oltre a dettare disposizioni sul lavoro autonomo contiene la disciplina del “LAVORO AGILE” (c.d. SMART WORKING) per i lavoratori subordinati. Viene definita quale modalità flessibile di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato allo scopo di incrementare la produttività e agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro.

La differenza con il telelavoro si basa sul fatto che, a differenza di quest’ultimo, la prestazione lavorativa avviene in parte all’interno e in parte all’esterno dei locali aziendali. Vale la pena sottolineare come il telelavoro comporti l’organizzazione e/o lo svolgimento dell’attività lavorativa regolarmente fuori dai locali dell’azienda.

Nonostante le critiche rivolte alle aziende riguardo il tentativo di riduzione dei costi connessi all’attività del lavoratore in ufficio, restano indubbi vantaggi per il lavoratore stesso che guadagnerà in benessere e risparmierà sui costi di spostamento. Gli studi danno ragione al disegno di legge: secondo alcune ricerche condotte dall’Osservatorio smart working del Politecnico di Milano, più del 50% delle grandi aziende hanno adottato il “lavoro agile” con un aumento della produttività del 5-6%. Inoltre, secondo Osservatori.net sono già 250.000 i lavoratori smart, il 7% degli impiegati italiani [1].

Ciò che caratterizza lo smart working è:

  1. la prestazione viene eseguita in parte all’interno dei locali aziendali e in parte all’esterno, ed entro i soli limiti di durata massima dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale, derivanti dalla legge e dalla contrattazione collettiva

  2. l’attività lavorativa può essere svolta tramite l’utilizzo di strumenti tecnologici

  3. quando il lavoratore svolge la prestazione fuori dai locali aziendali non è necessario che utilizzi una postazione fissa

Con riferimento al punto b) si precisa che il responsabile della sicurezza e del buon funzionamento degli strumenti tecnologici assegnati al lavoratore è del datore di lavoro.

Per quanto concerne il lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le disposizioni relative al lavoro agile trovano applicazione in quanto compatibili, e secondo le direttive emanate anche ai sensi dell’articolo 14 della legge 7 agosto 2015, n. 124.

FORMA E RECESSO L’accordo relativo alla modalità di accesso allo smart working può essere a tempo determinato o indeterminato e deve essere stipulato per iscritto (pena nullità).

TRATTAMENTO ECONOMICO DEL LAVORATORE Come riportato nell’articolo 15, il lavoratore che svolge la prestazione in modalità di lavoro agile ha diritto di ricevere un trattamento economico e normativo non inferiore a quello complessivamente applicato ai lavoratori che svolgono le medesime mansioni esclusivamente all’interno dell’azienda.


POTERE DI CONTROLLO DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO L’articolo 16 prevede che l’accordo di lavoro agile disciplina l’esercizio del potere di controllo e disciplinare sulla prestazione resa dal lavoratore all’esterno dei locali aziendali, nel rispetto di quanto disposto dall’articolo 4 della legge 20 maggio 1970, n. 300, concernente gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti di controllo dell’attività lavorativa. L’accordo individua le condotte connesse all’esecuzione della prestazione lavorativa all’esterno dei locali aziendali, che danno luogo all’applicazione di sanzioni disciplinari.

SALUTE E SICUREZZA SUL POSTO DI LAVORO Con riferimento a “salute e sicurezza” sul posto di lavoro, il datore di lavoro è tenuto a consegnare al lavoratore, con cadenza almeno annuale, un’informativa scritta nella quale sono individuati i rischi generali e i rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro. Il lavoratore ha diritto alla tutela contro gli infortuni sul lavoro e malattie professionali dipendenti da rischi connessi all’attività lavorativa nonché quelli accorsi durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello prescelto per lo svolgimento della prestazione lavorativa all’esterno dei locali aziendali.




[1] http://quifinanza.it/lavoro/telelavoro-smart-working-differenza/100640/


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