Contratto di agenzia. Come deve essere stipulato per essere valido?
- Admin
- 31 mag 2017
- Tempo di lettura: 4 min

Il contratto di agenzia può essere concluso anche verbalmente o per fatti concludenti. Deve però essere provato per iscritto, inoltre, per evitare incertezza, ognuna delle parti ha diritto di ottenere dall’altra un documento sottoscritto che riproduca il contenuto del contratto e delle clausole aggiuntive. Tale diritto è irrinunciabile secondo il 2° comma dell’art. 1742 (così come introdotto dal d.lgs. 65/1999) in attuazione della direttiva 86/653/CEE che all’art. 13, paragrafo 1, oltre a sancire il diritto sopraccitato, aggiunge che “nonostante il paragrafo 1, uno Stato membro può prescrivere che un contratto di agenzia sia valido solo se documentato per iscritto”.
La forma scritta ha dunque una duplice funzione: rendere trasparenti i reciproci rapporti ed obblighi dei contraenti (tanto che, come anticipato, ciascuna parte ha il diritto ad ottenere dall’altra un documento riproduttivo dell’accordo stilato e delle clausole aggiuntive, debitamente sottoscritto) e fungere da prova in caso di controversia giudiziale. Si ricorda a tal proposito che l’onere della prova incombe su colui che chiede il riconoscimento di un proprio diritto e che “quando il legislatore richiede per un contratto (o per un atto ad esso equiparato) una forma ad probationem le conseguenze della violazione della disposizione non comportano l’invalidazione del negozio sottostante, che pertanto deve essere considerato come esistente, ma pone, in capo alla parte che vi abbia interesse, limiti nel dare dimostrazione dei propri assunti nell’ambito di un giudizio ove si controverta dei diritti insorgenti da detto rapporto[1]”.
«Art. 2724 c.c. – Eccezioni al divieto della prova testimoniale: La prova per testimoni è ammessa in ogni caso:
1) quando vi è un principio di prova per iscritto: questo è costituito da qualsiasi scritto, proveniente dalla persona contro la quale è diretta la domanda o dal suo rappresentante, che faccia apparire verosimile il fatto allegato;
2) quando il contraente è stato nell’impossibilità morale o materiale di procurarsi una prova scritta;
3) quando il contraente ha senza sua colpa perduto il documento che gli forniva la prova».
La Corte si è recentemente pronunciata[2] in merito all’interpretazione dell’art. 1742 c.c., consolidando quello che è l’orientamento della giurisprudenza, in base al quale il contratto di agenzia non può essere provato per testimoni ma solamente per iscritto, salvo che per dimostrare la perdita incolpevole del documento.
C’è da chiedersi quali cause potrebbe comportare un rifiuto della controparte di fornire un documento scritto che riproduca il contenuto del contratto. Secondo autorevole dottrina (F. Bortolotti)[3], il diritto irrinunciabile della parte di poter ottenere un documento scritto, mal si coniuga con una interpretazione restrittiva della norma (Cass. Civ. n. 16/03/2015, n. 5165), che vieterebbe la possibilità di utilizzare la prova per testimoni per ottenere tale documento.
Una interpretazione più elastica risulta essere coerente con quelle che sono le necessità pratiche delle parti e la prassi dei rapporti commerciali[4] e permetterebbe alla parte che desideri ottenere dall’altra un documento scritto che riproduca gli accordi verbali esistenti, di utilizzare la prova testimoniale. A seguito dell’ottenimento di tale documento, la parte potrebbe far valere, nel corso di una eventuale controversia, i propri diritti. Non seguendo questa autorevole interpretazione (F. Bortotti) ci si troverebbe nella «paradossale situazione»[5] della parte di non potere esercitare un proprio diritto irrinunciabile.
La questione della forma dei contratti è stata investita dalla c.d. “rivoluzione telematica”[6]. L’idea di forma scritta riporta alla concezione di “documento”:
“documénto: s. m. [dal lat. documentum, der. di docere «insegnare, dimostrare»]. – 1. a. Qualsiasi mezzo, soprattutto grafico, che provi l’esistenza di un fatto, l’esattezza o la verità di un’asserzione, ecc.; è spesso sinonimo generico di atto, carta, scrittura, soprattutto in quanto mezzo rappresentativo di un fatto giuridico: d. in carta semplice, in carta da bollo;” [7]
Gli strumenti informatici hanno però introdotto una nuova concezione di documento, il c.d. documento informatico che, secondo il Codice dell’Amministrazione digitale (CAD, d.lgs. n.82/2005), è la “rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti” [8].
Secondo quanto previsto dall’art.3 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 novembre 2014, Il documento informatico è formato mediante una delle seguenti principali modalità:
a) redazione tramite l’utilizzo di appositi strumenti software;
b) acquisizione di un documento informatico per via telematica o su supporto informatico, acquisizione della copia per immagine su supporto informatico di un documento analogico, acquisizione della copia informatica di un documento analogico;
c) registrazione informatica delle informazioni risultanti da transazioni o processi informatici o dalla presentazione telematica di dati attraverso moduli o formulari resi disponibili all’utente;
d) generazione o raggruppamento anche in via automatica di un insieme di dati o registrazioni, provenienti da una o più basi dati, anche appartenenti a più soggetti interoperanti, secondo una struttura logica predeterminata e memorizzata in forma statica.
Una delle novità introdotte sta nel fatto che la forma scritta non è più soltanto l’impressione fisica di segni alfabetici su un supporto materiale ma anche l’impressione di impulsi elettronici in un supporto hardware + software[9]. L’art. 4, par.4, del sopraccitato decreto specifica che le caratteristiche di immodificabilità e di integrità sono determinate da una o più delle seguenti operazioni:
a) la sottoscrizione con firma digitale ovvero con firma elettronica qualificata;
b) l’apposizione di una validazione temporale;
c) il trasferimento a soggetti terzi con posta elettronica certificata con ricevuta completa;
d) la memorizzazione su sistemi di gestione documentale che adottino idonee politiche di sicurezza;
e) il versamento ad un sistema di conservazione
Quando il documento informatico viene sottoscritto con firma elettronica qualificata o con firma digitale, tale documento ha l’efficacia probatoria di una scrittura privata (art. 21, comma 2, CAD) e soddisfa i requisiti nel caso venga richiesta forma scritta ad un contratto. Il documento sul piano probatorio “ha l’efficacia prevista dall’art. 2702 del codice civile” (art. 21, comma 2, CAD), e la sottoscrizione, se autenticata, si ha per riconosciuta ex. art. 2703 (art. 25, CAD).
[1] A. Trabucchi, Istituzioni di Diritto Civile, 12° ed., Padova, Cedam, 2004, p. 166
[2] Cass. Civ. n. 16/03/2015, n. 5165
[3] F. Bortolotti, Manuale di diritto commerciale internazionale. Vol. 1: Diritto dei contratti internazionali. Padova, Cedam, 2009
[4] F. Gozzo, Le parti possono chiedere la prova per testimoni dell’esistenza di un contratto di agenzia?, http://www.francescogozzo.com/prova-per-testimoni-contratto-di-agenzia/, consultato il 15/07/2016
[5] F. Gozzo, Le parti possono chiedere la prova per testimoni dell’esistenza di un contratto di agenzia?, http://www.francescogozzo.com/prova-per-testimoni-contratto-di-agenzia/, consultato il 15/07/2016
[6] G. Iudica, P. Zatti, Linguaggio e regole del diritto privato, 13° ed., Padova, Cedam, 2012, pag. 317
[7] Treccani, vocabolario online, http://www.treccani.it/vocabolario/documento/, consultato il 15/07/2016
[8] art. 1, comma 1 lett. p del Codice dell’Amministrazione Digitale - CAD
[9] G. Iudica, P. Zatti, Linguaggio e regole del diritto privato, 13° ed., Padova, Cedam, 2012, pag. 318
Comments