Contratto di agenzia. Diritti ed obblighi dell'agente
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- 20 mag 2017
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DIRITTI dell' AGENTE
Il fondamentale diritto dell’agente è quello della provvigione che spetta quando l’operazione è stata conclusa per effetto del suo intervento (art. 1748, comma 1, c.c.).
L’agente infatti, coerentemente col carattere di autonomia che caratterizza il rapporto, non è remunerato con un salario ma con una "provvigione", che può essere determinata a percentuale sull’importo lordo degli affari promossi oppure in base ad importo fisso su ogni affare.
La provvigione è dovuta anche per gli affari conclusi dal preponente con terzi che l'agente aveva in precedenza acquisito come clienti per affari dello stesso tipo o appartenenti alla zona o alla categoria o gruppo di clienti riservati all'agente.
Con riferimento agli affari conclusi dopo la data di scioglimento del contratto, l'agente ha diritto alla provvigione se la proposta è pervenuta al preponente o all'agente in data antecedente o gli affari sono conclusi entro un termine ragionevole dalla data di scioglimento del contratto (art. 1748, comma 3, c.c.). Quindi, se la proposta è pervenuta prima dello scioglimento del rapporto, il diritto alla provvigione spetterà se e quando il contratto verrà concluso, mentre nel caso in cui la proposta si perfezioni successivamente, il diritto alla provvigione sarà condizionato, oltre che alla stipula del contratto in un termine congruo - che rispetto a quello previsto dagli AEC, 4 mesi per il settore commercio e 6 mesi per il settore industria, può essere contrattualmente aumentato dalle parti - anche dalla prevalenza dell’apporto prestato dall’agente.
Ad ulteriore conferma dell’autonomia dell’agente, il par. 7 dell’art. 1748 c.c. specifica come il rischio dell’attività ricada unicamente su di esso prescrivendo che «L'agente non ha diritto al rimborso delle spese di agenzia».
Il diritto alla provvigione spetta all'agente dal momento e nella misura in cui il preponente ha eseguito o avrebbe dovuto eseguire la prestazione in base al contratto concluso con il terzo (comma 4) e, più esattamente, al momento della conclusione del contratto tra preponente e terzo (comma 1). E’ quindi ancora evidente come sull’agente gravi anche il rischio del “buon fine” dell’affare.[1] Qualora infatti non abbia esecuzione il contratto tra preponente e terzo, l’agente dovrà restituire le provvigioni riscosse (esclusivamente per cause non imputabili al preponente – comma 6). E’ nullo ogni patto più sfavorevole all’agente.
Da tenere in considerazione il fatto che il momento in cui un contratto può dirsi concluso differisce fra agente “con” e “senza” rappresentanza. Nel primo caso, la conclusione del contratto si avrà con l'accettazione dell'ordine da parte dello stesso agente, nella seconda ipotesi nel momento in cui il cliente avrà conoscenza dell'accettazione dell'ordine da parte del preponente.
Per temperare questa disciplina particolarmente rigorosa nei confronti dell’agente è previsto che, salvo patto contrario, l’agente abbia diritto alla provvigione anche per gli affari conclusi direttamente dal preponente con terzi che l’agente aveva in precedenza acquisito come clienti o appartenenti alla zona o alla categoria o gruppo di clienti a lui riservati.
La Corte di Giustizia della Comunità Europea, 12 dicembre 1996, nella causa n. 104/95, ha precisato che per stabilire se un determinato cliente appartenga alla zona di competenza dell'agente occorre far riferimento: se il cliente è una persona giuridica, non alla sede legale, ma al luogo dell'effettiva attività della società, ovvero, nel caso in cui l'attività sia svolta in diversi luoghi ad altri elementi (quali il luogo in cui le trattative sono state svolte ovvero il luogo in cui la merce è stata ordinata o consegnata)[2].
La previgente disciplina prevedeva che solo per gli affari conclusi direttamente dal preponente si dovessero riconoscere all'agente le provvigioni indirette (v. Cass. sez. lav., 22.8.2001 n. 11197, secondo cui il preponente doveva avere rapporti immediati e diretti con l'acquirente), mentre tale avverbio è stato eliminato nel nuovo testo.
Si deve quindi ritenere che anche nel caso in cui l'intervento del preponente sia indiretto - ad esempio vendita ad un grossista con sede fuori zona, che poi rivenderà a dettaglianti della zona di esclusiva dell'agente - debbano essere riconosciute le provvigioni indirette (il tal senso Corte di Giustizia delle Comunità Europee, 17.1.2008, causa C- 19/07)[3].
Per ottenere giudizialmente il pagamento delle provvigioni (dirette o indirette), l’agente ha l’onere di provare la conclusione dei contratti da lui promossi, con i relativi dati identificativi e quantitativi. Una carenza di allegazione, dovuta il più delle volte ad una carenza di documentazione, rischia di non poter essere superata con una generica prova testimoniale (in tal senso, Cass. sez. lav. 17.5.2011 n. 10821)[4].
In passato sull’agente gravava anche la clausola dello “star del credere”. Seppur entro dei limiti massimi (15 o 20% - previsti dagli AEC) l’agente era obbligato a tener indenne il preponente dalle perdite subite per inadempimento del terzo contraente. Questa clausola è però stata vietata dall’art. 1746, 3° comma, nel testo introdotto dalla legge 526/1999: “E’ vietato il patto che ponga a carico dell’agente una responsabilità, anche solo parziale, per l’inadempimento del terzo”. Le parti del rapporto di agenzia quindi non possono pattuire alcuna clausola contrattuale che ponga a carico dell’agente, oltre la perdita della provvigione, anche l’obbligo del risarcimento conseguente all’inadempimento del cliente. Ciò non esclude la possibilità per l’agente di essere tenuto ad “un’apposita garanzia”, purché riferita a “singoli affari individualmente determinati”.
OBBLIGHI dell'AGENTE
Obbligo fondamentale dell’agente è quello di promuovere, nella zona assegnatagli, la conclusione di contratti per conto del preponente.
Nell'esecuzione dell'incarico l'agente deve tutelare gli interessi del preponente e agire con lealtà e buona fede. Una volta stipulato il contratto l’agente non ha facoltà di scelta nell’attivarsi, «né può modulare l’intensità del proprio impegno a suo esclusivo piacimento, ma è tenuto a svolgere un’attività promozionale costante nel tempo”[5]. Ne consegue che una eventuale causa di inadempimento potrà coinvolgere, non solo il caso in cui l’agente non si sia attivato nella promozione ma anche il caso in cui la promozione sia avvenuta in maniera negligente.
In particolare deve adempiere l’incarico affidatogli in conformità delle istruzioni ricevute e fornire al preponente le informazioni riguardanti le condizioni del mercato nella zona assegnatagli, e ogni altra informazione utile per valutare la convenienza dei singoli affari (art. 1746 c.c., comma 1).
Le informazioni riguardano:
a) le condizioni generali della zona riservata all'attività dell'agente e hanno per oggetto gli elementi che possono servire al preponente per fare previsioni circa l'andamento e il risultato degli affari nella zona;
b) l’utilità o la convenienza di ogni affare.
L’agente deve altresì osservare gli obblighi che incombono al commissionario ad eccezione di quelli di cui all’art. 1736 in quanto non esclusi dalla natura del contratto di agenzia. Non è quindi escluso che l'agente di commercio possa agire anche quale commissionario concludendo l'affare in nome proprio nello stesso modo in cui potrebbe concluderlo da rappresentante. In questi casi l’agente avrebbe la facoltà di assumere la responsabilità dell'esecuzione dell'affare nei modi indicati dall'art. 1736 c.c. con lo «star del credere».
[1] .F. Campobasso, Manuale di diritto commerciale, a cura di: M. Campobasso, Assago (MI), Utet, 2013, pag. 446
[2] SENTENZA DELLA CORTE (Quinta Sezione) 12 dicembre 1996 nella causa C-104/95 (Ravvicinamento delle legislazioni - Agenti commerciali indipendenti - Diritto alle provvigione - Operazioni commerciali concluse durante il contratto di agenzia)
[3] G. Alaia, Diritto dell'agente alla provvigione, http://www.usarci-pd-ro.it/files/1748.pdf, consultato il 10.07.2106
[4] G. Alaia, Diritto dell'agente alla provvigione, http://www.usarci-pd-ro.it/files/1748.pdf, consultato il 10.07.2106
[5] G.M. Belligoli, L. Perrina, Manuale del rapporto di agenzia, Il Sole 24 ore, Milano 2006, pag. 100
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